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Le tabelle di Milano con il nuovo sistema a “punti” per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

n data 29 giugno 2022 il Presidente del Tribunale di Milano ha trasmesso a tutti i giudici la versione 2022 delle tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo il nuovo sistema "a punti" illustrato dal più recente orientamento della Cassazione n 10579/2021 nonché il report finale a firma dell'Osservatorio milanese che ne ha elaborato la nuova versione. Non si tratta di “nuove tabelle” ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti.

In ordine a tale voce di danno, rammentiamo che le tabelle milanesi del 2018 prevedevano un criterio di liquidazione sulla base di una forbice indicante un valore medio e un valore massimo per consentire di tener conto delle differenti circostanze concrete (ad esempio, a favore di ciascun genitore per morte di un figlio: forbice  da Euro 165.960,00 quale valore medio a Euro 331.920,00 quale valore massimo) rimanendo fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel caso concreto.

Dal 2015 al 2018 un gruppo di studio costituito presso l’Osservatorio ha operato un monitoraggio delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale per verificarne i criteri di liquidazione e, se necessario, modificare la veste grafica e la nota illustrativa della tabella milanese vigente sul danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale. 

La Suprema Corte1, con sentenza n 10579/2021, ha inaugurato un nuovo orientamento in materia di liquidazione del danno da perdita del parente affermando che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti.

Pertanto, l’Osservatorio milanese, grazie alla collaborazione tra Giudici e avvocati del Foro di Milano, ha predisposto la nuova Tabella “a punti” sulla base delle indicazioni della Cassazione e partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” è stato ricavato il “valore punto” base per la tabella relativa alla perdita di genitori, figli, coniuge, assimilati (pari a € 3.365,00) nonché per la tabella relativa alla perdita di fratelli e nipoti (pari a € 1.461,20). Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00: 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote, fratello) il valore punto è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00: 100).

La distribuzione dei punti, poi, è stata prevista secondo i cinque parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione (e in realtà già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese delle tabelle), e corrispondenti all’età della vittima primaria e della età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità / intensità della specifica relazione affettiva perduta (per quest’ultimo parametro tenendo conto ad esempio delle seguenti circostanze di fatto : a) frequentazioni/contatti    (in    presenza    o    telefonici    o    in    internet) assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;     b) condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempre; c) condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre; d) condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera; e) attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera; f) agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria; g) altri casi).

Tenendo conto poi del lungo lavoro di raccolta («delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame» iniziato nel lontano 2015) è stato stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari  rispettivamente a un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, al fine così di “consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.

Il totale monetario non può quindi di regola superare Euro 336.500,00 o Euro 146.120,00 a seconda della perdita del parente se di primo grado o se di secondo grado, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l’ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.
L’Osservatorio ha ritenuto di non estendere le tabelle ad “altri tipi di rapporti parentali” diversi da genitore/figlio/coniuge/assimilati e da fratello/nipote (a differenza della Tabella di Roma).

Secondo l’Osservatorio “ … le tabelle sono state integrate con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti, allo scopo di agevolare in fase stragiudiziale gli avvocati delle vittime e delle compagnie assicuratrici ed il liquidatore e, nel corso del giudizio, le parti e il giudice, nell’individuazione dell’importo congruo nel caso di specie: l’obiettivo è stato quindi aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”. 

Invece quanto al danno da grave lesione del rapporto parentale, l’Osservatorio, ha precisato che “manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio.”

Pertanto, nelle ipotesi di danni non patrimoniali richiesti dai congiunti di un macroleso per la lesione del rapporto parentale, secondo l’Osservatorio di Milano «Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato».

[1] La Cassazione, pur confermando i vigenti criteri milanesi di liquidazione del danno parentale (età vittime primaria e secondaria, convivenza, ecc.) e nulla obiettando anche sulla congruità dell’importo massimo liquidabile, lamentava solo l’eccessiva discrezionalità tra il valore medio-base ed il massimo.

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Milano