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Legge di bilancio 2022 – Diritto del lavoro

12 Jan 2022 Italia 4 min di lettura

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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022.
Oltre agli interventi in materia fiscale, numerose novità riguardano il diritto del lavoro.
 
Cassa integrazione
In primo luogo, una sezione è dedicata alle novità in materia di cassa integrazione e quindi alle modifiche del D.lgs. n. 148/2015.
E’ stato previsto un ampliamento dei lavoratori beneficiari e la riduzione da 90 a 30 giorni del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro per accedere ai trattamenti in questione.
In caso di utilizzo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, a partire da gennaio 2025, è stata introdotto per le aziende virtuose (ossia coloro che non abbiano utilizzato trattamenti di integrazione salariale nei 24 mesi successivi all’ultimo utilizzo) una riduzione del contributo addizionale.
Inoltre, con decorrenza 1 gennaio 2022, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non possano accedere a fondi di solidarietà, potranno accedere alla cassa integrazione straordinaria (CIGS).
Sono state ampliate anche le causali di intervento alla CIGS, prevedendo che possano accedervi le imprese che presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati insieme al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale.
 
Agevolazioni contributive
La Legge di Bilancio 2022 prevede che, anche in caso di assunzione con contratto a termine o a tempo parziale di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza, sarà possibile per i datori di lavoro fruire di agevolazioni contributive.
E’ altresì prevista la fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori con meno di 36 anni nel caso di assunzione di dipendenti di imprese in crisi, a prescindere dalla loro età. 
 
Esonero dal ticket di licenziamento
L’esonero dal ticket di licenziamento per le aziende in fallimento, che abbiano utilizzato la CIGS, è prorogato per gli anni 2022 e 2023 così come l’esonero delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, dal versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro.
 
Esonero contributivo
E’ previsto un ulteriore esonero dello 0,8% della quota IVS per i rapporti di lavoro dipendente (a esclusione di alcuni, come quelli di tipo domestico), per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
A ciò, si aggiunge e un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri che rientrano dal congedo obbligatorio di maternità.
 
Nuova procedura per le chiusure di attività o reparti autonomi di grandi aziende
La Legge di bilancio 2022 introduce nuovi oneri per le imprese che intendano procedere a significative riduzioni del personale.
Le società con più di 250 dipendenti (da calcolarsi con riferimento alla media dell’anno precedente, inclusi apprendisti e dirigenti), che intendano procedere alla chiusura dell’attività o anche solo di reparti autonomi e che intendano licenziare almeno 50 dipendenti, devono, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della procedura all’ANPAL, alle regioni interessate, ai sindacati, al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico.
Nei 60 giorni successivi, i datori di lavoro dovranno inviare un piano, di durata non superiore a 12 mesi, per contenere le conseguenze occupazionali di tale scelta
 
Novità in materia di apprendistato
Novità anche per l’apprendistato professionalizzante, che potrà essere utilizzato per l’assunzione di lavoratori sportivi con massimo 23 anni di età e per l’assunzione di lavoratori beneficiari della CIGS per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio, prescindere dall’età.
Nuove restrizioni anche in materia di stage.
 
Comunicazione preventiva lavoratori occasionali
Per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti da oggi, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.
Con la nota 29/2022 pubblicata ieri, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo contenuto nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.

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