Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (“Legge di Bilancio 2024”). Di seguito una sintesi delle novità più importanti.
Taglio del cuneo fiscale (art. 1, comma 15)
In via eccezionale, per tutto il 2024 è stato confermato il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La misura non riguarda la tredicesima mensilità e sono esclusi i rapporti di lavoro domestici.
Detassazione dei benefit (art. 1, commi 16 – 17)
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (“fringe benefits”), pari a 258,23 euro, è stato elevato a:
- a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.
Rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni si estendono alla base imponibile della contribuzione previdenziale.
Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 18)
Relativamente ai premi di risultato e alle somme a tale titolo erogati nell’anno 2024, è confermato il dimezzamento, dal 10% al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali prevista per i premi di risultato e per le forme di partecipazione agli utili d’impresa. Resta invariata la restante disciplina.
Agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale (art. 1, comma 21)
Come già previsto dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, (convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85 c.d. “Decreto Lavoro”) anche per il 2024 sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale.
In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto - che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro - e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito.
Pensione di vecchiaia (art. 1, comma 125)
Il diritto alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno).
Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:
- 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. È stata inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.
Ape sociale: modifiche (art. 1, comma 136)
Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.
Opzione donna: nuove condizioni (art. 1 comma 138)
Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età (precedentemente 60 anni). Pertanto, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che risultino essere, alternativamente, disoccupate, aventi una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% o caregivers.
Quota 103 (art. 1, commi 139 – 140)
Confermata per il 2024 la misura con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno in corso:
- calcolo interamente contributivo dell’assegno;
- importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico.
“Bonus Maroni”
Il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024 potrà richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga.
Rifinanziamento della CIGS (art. 1, comma 172)
Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento nel limite di 50 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale (art. 1, comma 175)
Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D. Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. Tali trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024.
Congedi parentali: maggiori tutele (art. 1, comma 179)
Con riguardo al congedo parentale, all’attuale previsione di una indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino viene aggiunta la previsione di un’indennità pari al 60% per un mese ulteriore al primo, in luogo dell’attuale 30%.
Solo per l’anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è elevata all’80% della retribuzione, in luogo del 60% ordinario.
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1, commi 180 – 182)
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Per l’anno 2024, in via sperimentale, l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.