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Newsletter 09 ago 2024 · Italia

Modifiche all’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da neo residenti

5 min di lettura

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Il 7 agosto u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che, fra le altre cose, ha incrementato da €100.000 ad €200.000 l’imposta sostitutiva dovuta dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ed optano per il regime speciale previsto dall’art. 24-bis del TUIR anche conosciuto come Flat tax. Il decreto entrerà in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge nei 60 giorni successivi. Durante tale periodo il Parlamento potrà apportare modifiche al testo approvato dal Consiglio dei Ministri.

A prescindere da qualsiasi considerazione in merito all’opportunità di modificare tale regime, si pone il problema dell’efficacia temporale della modifica.

Con il Comunicato stampa - Consiglio dei Ministri n. 91, del 7/8/2024, è stato indicato che il più alto importo sarà dovuto “sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.”

Il chiarimento contenuto nel comunicato stampa menzionato fa riferimento al trasferimento della residenza fiscale anche se il riferimento normativo è all’art. 43 del codice civile. Per similitudine di circostanze (si tratta in entrambi i casi di normative riferite a persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia), si ritiene utile ricordare che una situazione analoga si era verificata a fine 2023 in occasione delle modifiche al regime agevolativo a favore dei lavoratori “impatriati”.

All’epoca, in considerazione del fatto che il trasferimento è un processo che richiede tempi lunghi ed in ossequio al principio “pacta sunt servanda”, nella versione finale del decreto legislativo contenente le modifiche, era stata salvaguardata l’applicazione della norma pre-modifica per coloro che avrebbero trasferito la propria residenza anagrafica entro il 31-12-2023.

Per gli stessi motivi che avevano indotto il legislatore a modificare la norma relativa ai lavoratori impatriati, sembrerebbe auspicabile che anche in questo caso il decreto venga modificato per consentire l’accesso al regime pre-modifica a coloro che trasferiranno la propria residenza anagrafica entro la fine dell’anno. In tal modo non verrebbero tradite le aspettative di coloro che abbiano già trasferito (o siano in procinto di trasferire) la propria residenza anagrafica nel corso del 2024, ma che matureranno il requisito della “maggior parte del periodo d’imposta” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed acquisiranno la residenza fiscale in Italia solo nel 2025.

Da ultimo, sembrerebbe opportuno che fosse anche chiarito che, chi ha già esercitato l’opzione assumendone una durata di 15 anni, abbia diritto ad usufruire del regime d’ingresso (più favorevole) per tutta la durata dell’opzione e continuare, pertanto, a pagare l’importo di €100.000 per anno fino al termine del periodo di validità della stessa.

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