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Nuove disposizioni in materia di etichettatura alimentare

E’ entrato in vigore il 13 dicembre 2014 il regolamento europeo 1169/11 in tema di informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori. Il Regolamento, avente lo scopo di creare un tessuto normativo uniforme a livello comunitario, si sovrappone alla datata normativa nazionale rappresentata dal Decreto Legislativo n. 109/92, ed opera una fusione della direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale. Il fine del regolamento è di migliorare, semplificare ed uniformare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, anche sotto il profilo sanitario, economico, ambientale, sociale ed etico. Agli Stati Membri è data la possibilità di adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificatamente armonizzate dal regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al regolamento. 

I soggetti responsabili della fornitura ai consumatori di informazioni corrette sugli alimenti sono gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Nel caso di operatore stabilito fuori dall’Unione, sarà considerato responsabile l’importatore nel mercato comunitario. Per non incorrere in responsabilità loro imputabili, coloro che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non dovranno commercializzare prodotti di cui conoscono o presumono di conoscere la non conformità degli alimenti alla normativa, anche nazionale, applicabile. 

Le informazioni descritte dal Regolamento devono essere presenti su qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività, salvo specifiche esclusioni contemplate dal Regolamento. In particolare, devono essere indicate le caratteristiche dell’alimento quali la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. 

Deve essere evidenziato in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive, evitando di suggerire, tramite la descrizione o le illustrazioni del prdotto in etichetta o imballaggi, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, quando gli stessi, naturalmente presenti o normalmente utilizzati in tale alimento, sono stati sostituiti con un diverso componente o un diverso ingrediente. Le informazioni sugli alimenti, inoltre, devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

Tra le novità più significative si annoverano le seguenti: 

  • le dimensioni dei caratteri delle scritte delle indicazioni obbligatorie non devono essere inferiori a 1,2mm (0,9mm per imballaggi o contenitori più piccoli);
  • gli allergeni devono figurare nell’elenco degli ingredienti in maniera evidenziata e chiaramente distinta dagli altri ingredienti elencati;
  • le bevande con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta al dicitura "Tenore elevato di caffeina" nonché l’avvertenza: "Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”;
  • dovrà essere indicato l’indirizzo completo dell’operatore del settore alimentare, mentre l’indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento diviene facoltativa; ove indicata dovrà comunque essere tale da non infondere confusione nel consumatore;
  • diviene obbligatoria, per numerose tipologie di alimenti, la dichiarazione nutrizionale contenente le informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti nonché informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

La normativa dettata dal Regolamento è applicabile anche nei confronti di consumatori che effettuino acquisti di prodotti alimentari preconfezionati a distanza. 

Ferma l’entrata in vigore fissata per il 13 dicembre 2014, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del Regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Maggiore tolleranza per le dichiarazioni nutrizionali, la cui assenza, per gli alimenti già immessi sul mercato o etichettati, sarà consentita fino al 13 dicembre 2016.

Fonte
CMS Italia Newsletter | 17 Dicembre 2014
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Massimo Alpigiani
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