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Nuove Disposizioni sulla Mediazione Civile

​​Il 17 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato importanti modifiche al Decreto Legislativo 4 marzo 2020 n. 28, già oggetto di riforma con la “Riforma Cartabia” del 2022, con l’obiettivo di rendere la mediazione civile uno strumento più accessibile ed efficace. Le nuove disposizioni integrative e correttive rispondono all’esigenza di semplificazione e digitalizzazione delle procedure alternative di risoluzione delle controversie civili.
 
Principali Novità Normative

·       Mediazione telematica e partecipazione da remoto

Una delle novità più significative riguarda la possibilità di partecipare ai procedimenti di mediazione da remoto. Viene, infatti, introdotta la c.d. “mediazione telematica”, completamente digitalizzata e distinta rispetto alla mera previsione della possibilità di partecipare agli incontri da remoto. Avvalendosi di piattaforme digitali, sarà quindi possibile presentare documenti, partecipare agli incontri di mediazione e comunicare con il mediatore da remoto, in maniera agevole ed efficiente, con il risultato di facilitare ulteriormente l’accesso alla mediazione e ridurre il carico di contenzioso. Le medesime novità in materia di digitalizzazione e partecipazione da remoto sono state estese anche alla disciplina della negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132.

·       Estensione delle tempistiche

Le nuove disposizioni prevedono l'estensione a sei mesi del termine per il completamento della procedura di mediazione; tale termine è prorogabile prima della scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi e non è soggetto a sospensione feriale. L’estensione consentirà alle parti di avere più tempo a disposizione per la raccolta della documentazione necessaria alla definizione della controversia e al mediatore di poter esaminare approfonditamente le questioni più complesse, con l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di accordi sostenibili e duraturi.  

·       Procedibilità e Termini

Il nuovo testo di legge chiarisce, infine, che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Si prevede, inoltre, che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione, e non solamente sino al momento della precisazione delle conclusioni.

·       Delega alla partecipazione

In caso di impossibilità a partecipare all’incontro di mediazione, le parti possono conferire delega con atto sottoscritto con firma non autenticata – tranne che nel caso di atti soggetti a trascrizione – ma con gli estremi del documento di identità del delegante.
 
Il testo definitivo, completo delle revisioni approvate dal Consiglio dei Ministri, è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sarà prossimamente efficace ed applicabile alle procedure di mediazione.

 

 

 

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Paola Ghezzi
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Giulia Tomassini
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