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Newsletter 13 giu 2025 · Italia

Nuove disposizioni sulla PEC per gli Amministratori di Società – Legge 207/2024 e Nota n. 43836 del 12 marzo 2025

3 min di lettura

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Desideriamo informarla in merito ad un’importante novità normativa che coinvolge gli amministratori di società. In applicazione della Legge 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo PEC personale, separato da quello aziendale, e di comunicarlo al Registro delle Imprese.
A chiarimento delle modalità applicative della suddetta legge, la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha precisato i dettagli operativi e le tempistiche per l’adempimento dell’obbligo.

Destinatari dell’obbligo
 
L’art 1 comma 860 della Legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata agli amministratori «di imprese costituite in forma societaria», includendo:

  • società di persone e di capitali svolgenti un’attività imprenditoriale, ricomprendendo, a determinate condizioni, anche le reti di imprese.

 
! Restano escluse:

  • la società semplice, in ragione della disposizione di cui all’art. 2249 co. 2 cc (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola e delle società di mutuo soccorso);
  • i consorzi (anche con attività esterna);
  • le società consortili.

Amministratori

  • Rientrano nella categoria anche i liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale, ed in generale a soggetti per certi versi normativamente accostati agli amministratori, ai quali il codice civile rimette comunque la cura di funzioni di amministrazione dell’impresa in liquidazione, in luogo degli amministratori ormai cessati.

L’obbligo è riferito alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale. Ne consegue che in costanza di una pluralità di amministratori dell’impresa, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Diritti di segreteria

Si applica l’art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008, secondo il quale «l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

Adempimento

► Entro il 30 giugno 2025, per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo.

  • Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che sulla base di un atto costitutivo di data antecedente presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025), il termine di adempimento coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Sanzioni per Inadempimento

  • L’omissione della comunicazione della pec, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine (non superiore a trenta giorni) per l’integrazione del dato mancante pena il rigetto della domanda.
  • Applicabilità dell’art. 2630 cc, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

Per maggiori informazioni

Per qualsivoglia dubbio o chiarimento, non esiti a contattarci.

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