L'11 novembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 164/2024, che introduce nuove modifiche al processo civile. L’intervento, oltre a razionalizzare e semplificare la disciplina recentemente introdotta dalla Riforma Cartabia, recepisce e codifica prassi già in precedenza sviluppate per effetto delle nuove modalità operative introdotte con il processo telematico. In particolare, il decreto correttivo ha eliminato i riferimenti agli atti cartacei e rafforzato l’adozione di strumenti digitali attraverso l’istituzionalizzazione della trasmissione delle comunicazioni e delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Le modifiche mirano a garantire maggiore efficienza, chiarezza e coerenza al sistema processuale civile italiano.
Tra le principali aree di intervento si segnalano le seguenti:
► Notificazioni
Le nuove regole per le notificazioni telematiche prevedono l'uso della PEC come strumento principale per le comunicazioni. In particolare, il riformulato art. 149bis c.p.c. individua il momento di perfezionamento della notifica, fissandolo, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.
► Contenuto dell’atto di citazione
Il novellato art. 163 c.p.c. prevede quale contenuto minimo dell'atto di citazione anche l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto e delle persone che lo rappresentano o assistono. La mancata osservanza di questi requisiti comporta la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., salvo che il giudice non conceda un termine per la rinnovazione.
► Verifiche preliminari ex art. 171bis c.p.c.
Tale norma ha mantenuto una struttura generale simile alla precedente versione introdotta con la Riforma Cartabia, seppur con le seguenti novità:
- quando, all’esito delle verifiche preliminari, è necessario differire la prima udienza (ad esempio per la necessità di integrare il contraddittorio, rinnovare l’atto introduttivo o effettuare chiamate in causa di terzi), il giudice effettua una nuova verifica delle questioni preliminari almeno 55 giorni prima dell’udienza stessa;
- quando non sono necessari provvedimenti per integrare il contraddittorio, il giudice conferma o rinvia la prima udienza, segnalando alle parti le eventuali questioni rilevabili d’ufficio di cui richiede trattazione nelle memorie integrative previste dall’art. 171ter c.p.c..
Inoltre, la verifica sull’adeguatezza del rito scelto (precedentemente disciplinata dall’art. 183bis c.p.c., ora abrogato) è stata anticipata alla fase delle verifiche preliminari. In caso di conversione dal rito ordinario a quello semplificato, il giudice fissa una nuova udienza e concede alle parti un termine per adeguare i propri atti difensivi al rito speciale.
► Novità in tema di impugnazioni
- In appello l’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini previsti per il procedimento davanti al tribunale (art. 347 c.p.c.), mentre per le altre parti si costituiscono nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione (termine entro il quale va proposto anche l’eventuale appello incidentale);
- In Cassazione viene eliminata la necessità per il difensore di munirsi di una nuova di una nuova procura speciale per richiedere alla Corte l’emissione della decisione accelerata dei ricorsi ritenuti inammissibili, improcedibili o manifestatamente infondati ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..
► Rito semplificato
l rito semplificato (art. 281decies c.p.c.) è ora applicabile anche in assenza dei presupposti tipici (ad es., cause con fatti non controversi o prove documentali decisive). Inoltre, può essere adottato anche nelle opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e ai decreti ingiuntivi.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 26 novembre 2024 e si applicano ai procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023.