L’obbligo assicurativo, introdotto dall’art. 1, commi 101 e ss., della c.d. Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore dal primo gennaio 2025 e interesserà le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni diretti subiti a seguito di eventi catastrofali. È stato quindi presentato in versione “bozza” lo schema di decreto attuativo predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Il decreto definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare. Con riferimento a questi ultimi, l’assicurazione obbligatoria da calamità naturali copre i danni che si verificano su terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali a causa di sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione.
Ogni fenomeno di prosecuzione verificatosi entro le 72 ore dalla prima manifestazione verrà considerato come evento singolo e i provvedimenti assunti dalle autorità competenti assumeranno primaria importanza per individuare l’area effettivamente interessata dall’evento catastrofale. Dall’altro lato, i danni analoghi ad una calamità naturale determinati direttamente dall’azione dell’uomo saranno esclusi dall’oggetto di copertura della polizza contro le catastrofi naturali.
I premi delle polizze assicurative saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, inoltre, entro i limiti della propria tolleranza al rischio, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a cinquecentomila euro (art. 1, co. 106, Legge di Bilancio 2024). SACE S.p.A., quale società specializzata nel sostegno alle imprese italiane nel settore assicurativo-finanziario e partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato, almeno fino al 50% degli indennizzi a cui assicuratori e riassicuratori saranno tenuti.
Non risultano, invece, sanzioni dirette per l’impresa in ipotesi di inadempimento. Tuttavia, la mancata sottoscrizione renderebbe più difficile l’ottenimento di contributi pubblici per la singola impresa.
Ben si comprende quello che può essere il timore delle compagnie assicurative, che difficilmente potranno essere in grado di quantificare con precisione il rischio ex ante. Corre in soccorso degli assicuratori l’art. 5 (Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici) della bozza di decreto attuativo, disponendo che l’obbligo a contrarre delle compagnie non sia illimitato, ma ogni anno le imprese di assicurazione debbano definire il loro limite di tolleranza. Raggiunto questo limite, la compagnia cessa “l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia”. L’obbligo a contrarre interesserà le imprese di assicurazione abilitate all’esercizio in Italia del Ramo 8 (“Incendio ed elementi naturali”), anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tuttavia, secondo lo stesso art. 5 della bozza di decreto, la massima capacità di assunzione del rischio verrà definita dalle imprese assicuratrici “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”, con riferimento ai “complessivi rischi” da assumere con i contratti assicurativi (sembrerebbe, quindi, a prescindere dal Ramo di riferimento).
L’art. 7 (Massimali o limiti di indennizzo) dello schema di decreto sancisce delle fasce di somma assicurata per la determinazione dei limiti di indennizzo.
In conclusione, il mercato (assicurativo e non) dovrebbe accogliere con favore un intervento normativo che si pone come nuovo punto fermo nel panorama economico italiano, specie alla luce dei recenti disastri alluvionali che stanno mettendo in ginocchio famiglie e attività produttive del nostro Paese. Ciò non di meno, per le compagnie assicurative si tratta di rischi non facilmente mutualizzabili a priori e, soprattutto, atteso gli elevati importi in gioco, che potrebbero risultare non sempre facilmente assorbibili. Sarà quindi opportuno verificare nella prassi che la neo-assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali disponga di adeguati correttivi, in grado di tutelare gli obiettivi fondamentali di stabilità della singola compagnia e del sistema assicurativo nel suo complesso, per la valutazione dei quali sarà quindi opportuno attendere l’emanazione del decreto interministeriale attuativo nella sua versione definitiva.
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