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Nuovo obbligo di applicazione delle ritenute sulle provvigioni degli intermediari assicurativi

08 apr 2024 Italia 3 min di lettura

Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al nuovo obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte sulle provvigioni percepite da agenti e altri intermediari assicurativi, introdotto dall’art. 1, comma 89, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Come si ricorderà, per effetto di tale disposizione, la ritenuta d’acconto dovuta ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/1973 sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è stata estesa agli agenti di assicurazione per le prestazioni dagli stessi rese direttamente alle imprese di assicurazione, nonché ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

I principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate possono essere così sintetizzati:
 

a)    Ambito di applicazione: sono soggette a ritenuta di acconto anche le provvigioni percepite - sempre in relazione a prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione - dai soggetti iscritti alle seguenti sezioni del Registro Unico degli Intermediari ("RUI"):

 

 

b)     Decorrenza: la ritenuta d'acconto deve essere applicata sulle provvigioni pagate a partire dal 1° aprile, indipendentemente dal fatto che le stesse siano maturate su prestazioni rese anteriormente. Il primo pagamento della ritenuta d'acconto sarà quindi dovuto entro il 16 maggio 2024 (i.e., 16° giorno del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata). Laddove le provvigioni siano trattenute direttamente dall'agente sulle somme riscosse per conto dei propri mandanti, il nuovo obbligo si applica alle provvigioni trattenute a partire dal 1° aprile. In tal caso, considerato che per legge la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello della trattenuta (cfr. art. 25-bis, comma 4 del DPR 600/73), il primo pagamento sarà quindi dovuto entro il 17 giugno (essendo il 16 domenica, i.e., 16° giorno del secondo mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata trattenuta).

c)     Applicazione della ritenuta ridotta: in via derogatoria, relativamente ai rapporti già in corso, la dichiarazione di cui all’art. 25-bis comma 2 del DPR 600/73 con la quale l'agente dichiara ai propri mandanti di avvalersi in modo continuativo nell'esercizio dell'attività dell’opera di dipendenti o di terzi dovrà essere fornita entro il 16 aprile 2024.

d)     Obbligo di certificazione: per effetto del nuovo obbligo di ritenuta d'acconto, le compagnie di assicurazione assumono la veste di sostituti d'imposta e saranno pertanto tenute a fornire ai propri agenti, negli ordinari termini previsti dalla legge, la Certificazione Unica attestante le provvigioni corrisposte e le ritenute operate.

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