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Newsletter 14 nov 2023 · Italia

Obbligo di assicurazione a copertura dei rischi catastrofali al vaglio nella Legge di Bilancio

3 min di lettura

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Sebbene si tratti di un provvedimento ancora in fase di discussione parlamentare, il potenziale impatto dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce certamente una misura che, se confermata, potrebbe rivelarsi di centrale rilevanza per il mercato assicurativo (si stimano premi per un valore di due miliardi di euro).

In base alla bozza della Legge di Bilancio 2024 è stato infatti previsto, all’art. 24 (non a caso rubricato “Misure in materia di rischi catastrofali”), che le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione nel territorio nazionale siano tenute a sottoscrivere, entro il 31.12.2024, polizze a garanzia dei danni alle immobilizzazioni materiali “direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”. Il medesimo art. 24 precisa altresì che “per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

Le imprese che non rispetteranno il suddetto obbligo potrebbero essere escluse dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Si tratta quindi di un intervento ispirato da una chiara forma di responsabilizzazione e di educazione al rischio assicurativo delle imprese italiane, specie con riferimento ai rischi catastrofali (anche considerando il sempre maggior numero di eventi registratisi nel nostro paese).

Quanto alle compagnie di assicurazione, la bozza di testo contiene inoltre alcune specifiche indicazioni secondo cui le società potranno offrire tale copertura sia assumendo l’intero rischio in proprio sia in coassicurazione sia in forma consortile (in quest’ultimo caso il consorzio dovrà essere valutato ed approvato dall’IVASS).

Per ciò che concerne il contenuto della polizza, attualmente è stabilito che la stessa debba prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Infine, è stato previsto che l’eventuale rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre, da parte delle compagnie assicurative, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila euro ad un milione di euro. Al contempo però il mercato assicurativo viene sostenuto, a fronte di siffatti rischi particolarmente rilevanti, da SACE (società, come noto, partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e specializzata nel settore assicurativo-finanziario), che verrebbe autorizzata a concedere ad assicuratori e riassicuratori una copertura, a condizioni di mercato e tramite un’apposita convenzione, fino al 50% degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti (tale sostegno non potrà essere superiore a cinque miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026).

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