Per effetto del recente D.L. n. 1/2022, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, i lavoratori con età anagrafica pari o superiore al 50-esimo anno di età (c.d. “over 50”), soggetti all’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione Verde Covid-19 – c.d. “Green Pass Rafforzato”
Tale obbligo si applica anche laddove il lavoratore compia il 50-esimo anno di età entro il 15 giugno 2022, a partire dal raggiungimento dei 50 anni di età.
Pertanto, per i suddetti lavoratori over 50, dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022 non sarà più sufficiente il “Green Pass” base per accedere ai luoghi di lavoro.
È possibile ottenere il “Green Pass Rafforzato” esclusivamente per:
- avvenuta vaccinazione anti SARS-Co-V-2 al termine del ciclo vaccinale primario;
- avvenuta somministrazione della dose di richiamo (c.d. “dose booster”), dopo il completamento del ciclo primario;
- avvenuta guarigione da Covid-19, con cessazione dell’isolamento, in conformità alla normativa vigente;
- avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la vaccinazione (sia Iº, che IIº, che eventuale IIIº dose).
Dopo la somministrazione della Iº dose di vaccino, il “Green Pass Rafforzato” è valido decorsi 15 giorni dalla data di somministrazione medesima.
Adozione di una procedura per disciplinare le modalità di controllo
Poiché il citato D.L. n. 1/2022 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di verifica del possesso e di esibizione del “Green Pass Rafforzato” nei confronti dei lavoratori ultracinquantenni, si consiglia di adottare una specifica procedura aziendale per disciplinare le modalità di verifica del possesso della certificazione verde, che dovrà essere aggiornata in caso di sopravvenute novità normative.
In particolare, il personale preposto al controllo utilizzerà la voce “verifica rafforzata” dell’app “Verifica C-19” per selezionare la quale potrà essere richiesto un documento di identità onde accertare la età anagrafica dei dipendenti.
La nuova versione di tale procedura potrà essere consultabile in azienda o sul sito internet aziendale e i dipendenti potranno essere invitati a consultarla periodicamente.
In tale procedura potrà essere specificato che il datore di lavoro non dovrà verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte degli over 50, bensì unicamente il possesso di un valido “Green Pass Rafforzato”.
Conseguenze giuridiche sui lavoratori
Come previsto dalla normativa in materia, nell’ipotesi in cui i dipendenti abbiano compiuto 50 anni e siano risultati privi del “Green Pass Rafforzato”:
- al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non gli saranno erogate la retribuzione e qualsiasi altro compenso o emolumento ed il relativo periodo di assenza non sarà utile alla maturazione di alcun istituto contrattuale, economico e normativo;
- all’interno dei luoghi di lavoro, oltre ad essere allontanati dai locali aziendali e considerati assenti ingiustificati – con le conseguenze prima descritte - fino alla presentazione da parte dei dipendenti della certificazione verde, il comportamento dei dipendenti potrà essere valutato dall’azienda a fini disciplinari e formerà oggetto di comunicazione al Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per legge (dai 600 ai 1500 euro).
In sostanza, potranno applicarsi le stesse conseguenze già previste per il mancato possesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (o all’interno degli stessi), del “Green Pass”.
Pertanto, la ripresa dell’attività lavorativa e la correlata erogazione della retribuzione saranno subordinate alla presentazione da parte dei dipendenti di un valido “Green Pass Rafforzato”, che dovranno sottoporre al relativo controllo da parte dei soggetti incaricati.
Se i dipendenti non saranno in possesso di una certificazione verde valida, vale a dire di un “Green Pass Rafforzato” a partire dal 15 febbraio 2022, ove essi siano lavoratori ultracinquantenni, potranno sempre comunicarlo preventivamente al datore di lavoro, con un anticipo di almeno 48 ore, evitando così eventuali sanzioni disciplinari e amministrative derivanti dai controlli. Le giornate di assenza effettuate, in ogni caso, non saranno retribuite fino alla presentazione del “Green Pass”.
Il datore di lavoro potrà comunque prevedere che tutti i lavoratori over 50, che intendano accedere ai luoghi di lavoro, al momento dell’ingresso dovranno recarsi dal personale preposto ai controlli al fine di esibire il “Green Pass Rafforzato”, in adempimento del dovere di diligenza, buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Fanno eccezione all’obbligo di possesso del “Green Pass Rafforzato” i lavoratori ultracinquantenni che esibiscono specifica certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari e dei criteri stabiliti dal Ministero della salute e con le modalità previste dalla normativa in vigore.
Certificato in modalità digitale
Peraltro, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 4 febbraio 2022, dal 7 febbraio, le certificazioni di esenzione sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale e la loro verifica avverrà con le stesse modalità della verifica del “Green Pass”, attraverso la scansione del “QR Code”. I dipendenti in possesso di una certificazione di esenzione in formato cartaceo hanno tempo 20 giorni (fino al 27 febbraio 2022) per farsi rilasciare la certificazione in formato digitale, rivolgendosi al medico certificatore. Decorsa quella data la certificazione cartacea non sarà più valida.
Poiché per i lavoratori esentati ultracinquantenni è prevista la possibilità di adibizione a mansioni anche diverse per prevenire il rischio di contagio, ivi inclusa la collocazione in regime di lavoro agile, laddove i dipendenti abbiano idonea certificazione medica di esenzione, sia in formato cartaceo, che digitale, dovranno dare sollecita comunicazione scritta di questa condizione, anche a mezzo e-mail, al datore di lavoro, affinché attivi i percorsi di tutela previsti, eventualmente con il supporto del Servizio Sanitario Aziendale.
Per tutti gli altri lavoratori che non abbiano 50 anni di età e che non li compiano entro il 15 giugno 2022, non è obbligatoria l’acquisizione del “Green Pass Rafforzato”: pertanto, per gli appartenenti a questa categoria, l’accesso nei luoghi di lavoro potrà avvenire anche mediante il c.d. “Green Pass” base, rilasciato anche a seguito di tampone antigenico o molecolare con esito negativo.
A tal riguardo si precisa che, come chiarito dall’art. 9-novies del D.L. n. 52/2021, il Green Pass base rilasciato a seguito di tampone il cui orario di scadenza si colloca in corso della prestazione lavorativa conserva la sua validità fino al completamento dell’orario di lavoro di quella giornata.
Naturalmente, i lavoratori di età inferiore a 50 anni in possesso di una certificazione di esenzione in modalità cartacea, saranno ugualmente destinatari delle disposizioni del citato D.P.C.M. 4 febbraio 2022 e dovranno quindi sempre munirsi della certificazione in modalità digitale, previa richiesta al medico certificatore, entro la predetta data del 27 febbraio p.v.
Smart working
Ricordiamo infine che, a prescindere dalla età dei dipendenti, lo “Smart Working” non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo del “Green Pass” né del “Green Pass Rafforzato” a seconda dei casi, richiesta dalla legge per l’accesso ai luoghi di lavoro.
In proposito, rammentiamo che l’obbligo del possesso di Green Pass riguarda tutto il personale, anche se adibito allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e che l’assenza del “Green Pass” o del “Green Pass Rafforzato”, non costituisce motivo di esclusione dai rientri presso la sede di lavoro.
Infatti, si ricorda che, fatta eccezione per i soggetti “fragili” come specificamente individuati dalla legge a questi fini, il lavoro agile prevede l’alternanza tra prestazioni da remoto e prestazioni in presenza.
Pertanto, qualora nella giornata di rientro in presenza i dipendenti siano risultato sprovvisti di Green Pass, gli sarà sospesa l’erogazione della retribuzione per quella giornata.
Per prevenire e superare eventuali problematiche di natura informatica durante i controlli, suggeriamo quindi ai datori di lavoro di informare i propri dipendenti di portare con sé una copia cartacea del “Green Pass”, base o “Green Pass Rafforzato”, o comunque ogni documentazione utile a dimostrare l’effettivo possesso del certificato verde o il diritto allo stesso, ovvero la documentazione di esenzione dalla vaccinazione.
Da ultimo, per essere sempre aggiornati sul “Green Pass” e sul relativo obbligo per l’accesso ai luoghi di lavoro, puoi consultare il sito www.dgc.gov.it