Omessa dichiarazione di circostanze rilevanti nella polizza claims made: reticenza ex art. 1892 c.c. e inoperatività della clausola di continuous cover
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Con sentenza n. 2642/2026 pubblicata in data 16 ottobre 2026, la Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile – Sezione Specializzata Impresa, ha accolto l'appello proposto dagli Assicuratori e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di garanzia, condannando l’assicurato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La pronuncia in commento è, a parere di chi scrive, degna di nota in quanto afferma che, nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made, la lettera con cui il danneggiato contesti una responsabilità dell’assicurato e si riservi di agire a tutela dei propri diritti – pur non integrando una richiesta di risarcimento idonea ad attivare la polizza ai sensi della clausola claim made – costituisce quantomeno una «circostanza» che l'assicurato è tenuto a dichiarare in sede di compilazione del questionario, e che la relativa omissione integra una reticenza ex art. 1892 c.c. idonea a far venir meno il diritto all'indennizzo e la stessa operatività della clausola di continuous cover.
1. La vicenda al vaglio della Corte milanese
La fattispecie trae origine dai decreti ingiuntivi ottenuti da tre ex componenti del collegio sindacale di una società immobiliare per il pagamento dei propri compensi. La società proponeva opposizione, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ed esercitando in via riconvenzionale l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
In particolare, la società deduceva che, durante il periodo di vacanza dell'organo gestorio conseguente al decesso dell'amministratore unico, i sindaci – investiti dei poteri di ordinaria amministrazione ex art. 2386, ultimo comma, c.c. – avevano omesso di controllare la casella di posta elettronica certificata della società, non avvedendosi delle comunicazioni con cui la promittente venditrice di un terreno aveva invitato alla stipula del contratto definitivo, così determinando la risoluzione del preliminare e l'incameramento della caparra confirmatoria.
Uno dei sindaci chiamava in causa i propri Assicuratori per essere manlevato in ipotesi di condanna.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10564/2024 pubblicata il 6 dicembre 2024, accertava la responsabilità dei sindaci e li condannava in solido al risarcimento del danno, accogliendo altresì la domanda di manleva nei confronti degli Assicuratori, senza tuttavia vagliare l'eccezione di inoperatività da questi sollevata ai sensi dell'art. 1892 c.c.
2. La sentenza
Gli Assicuratori, assistiti e difesi dagli Avv.ti Nicolò d’Elia e Federico Montanaro dello Studio legale internazionale CMS, impugnavano la sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello, confermata nel merito la responsabilità dei sindaci e respinti i relativi appelli, ha esaminato in via preliminare – secondo il principio della «ragione più liquida» – il secondo motivo di gravame degli Assicuratori, ritenendolo fondato e assorbente rispetto alle ulteriori censure.
Era emerso in giudizio che, in sede di compilazione del modulo di proposta per l'annualità 30.10.2018 – 30.10.2019, l'assicurato, pur rispondendo affermativamente al quesito relativo alla conoscenza di «circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro risarcibile», aveva fatto menzione unicamente di un diverso contenzioso, nulla dicendo in merito alla missiva di contestazione di responsabilità inviatagli dal legale della società in data 17.11.2017.
La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui tale lettera non costituisse una richiesta di risarcimento idonea ad attivare la polizza ai sensi della clausola claims made, avendo la società invitato i sindaci a fornire osservazioni. Tuttavia – ed è questo il profilo che il primo giudice aveva omesso di considerare – la missiva «lasciava chiaramente presagire la possibilità di una futura richiesta di risarcimento» e costituiva dunque circostanza che, a norma dell'art. 1892 c.c. e degli artt. 1 e 14 delle condizioni di polizza, l'assicurato era tenuto a dichiarare in sede di questionario.
Richiamando Cass. n. 20997/2023 e Cass. n. 23961/2022, la Corte ha precisato che, nei contratti fondati sul modello claims made, costituiscono circostanze da riferire esattamente tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento e la cui conoscenza è necessaria all'assicuratore per determinare un premio proporzionale al rischio assicurato. Ad avviso della Corte, il silenzio serbato dall'assicurato su tale circostanza configura colpa grave, se non dolo, idonea a far venir meno anche l'operatività della clausola di continuous cover.
Né, secondo la Corte, poteva rilevare l'argomento difensivo dell'assicurato circa l'imprevedibilità della successiva richiesta risarcitoria: «il punto non è valutare se l'assicurato potesse e dovesse prevedere il sinistro, bensì se egli sia stato reticente su una causa di potenziale aggravamento del rischio», giacché la perdita dell'indennizzo ex art. 1892 c.c. dipende «non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione» (Cass. n. 20997/2023). Ciò tanto più alla luce dell'art. 14 delle condizioni di polizza, con cui l'assicurato dichiarava di non essere a conoscenza di alcun elemento che potesse far supporre l'obbligo di risarcimento, previsione definita dalla Corte «amplissima», tale da non lasciare spazio a personali interpretazioni sulla importanza delle dichiarazioni sulla consistenza del rischio.
La Corte ha inoltre disatteso l'eccezione di decadenza ex art. 1892, secondo comma, c.c., rilevando che gli Assicuratori non avevano domandato l'annullamento del contratto, bensì fatto valere il diritto a non corrispondere la somma assicurata che il terzo comma della medesima norma attribuisce all'assicuratore qualora il sinistro si verifichi prima del decorso del termine di impugnazione e, a maggior ragione, prima ancora che l'assicuratore venga a conoscenza della reticenza.
Quanto, infine, alla rilevanza della reticenza sul consenso dell'assicuratore, la Corte ha osservato che «la comunicazione della circostanza avrebbe raddoppiato, potenzialmente, il rischio di dover corrispondere la somma assicurata, rispetto al sinistro unicamente dichiarato, potendo l'Assicuratore rifiutare la polizza oppure offrirla ad un premio diverso», richiamando il principio per cui l'art. 1892, primo comma, c.c. «costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio» (Cass. n. 20997/2023).
In definitiva, la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello degli Assicuratori, ha rigettato la domanda di manleva e condannato l'assicurato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, affermando il principio per cui, nelle polizze claims made, la contestazione di una responsabilità professionale con riserva di agire in giudizio costituisce una circostanza rilevante che l'assicurato deve dichiarare nel questionario al momento di stipulare il contratto assicurativo, a pena di perdita dell'indennizzo ex art. 1892 c.c. e di inoperatività della clausola di continuous cover.