Con Provvedimento n. 163 del 25.11.2025 (il “Provvedimento”), l’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”), ha disposto la modifica dei Regolamenti IVASS 40 e 41 del 2018, e dei relativi allegati, in vista dell’avvio dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo (“AAS”), prevista per il 15 gennaio 2026.
In particolare, il Provvedimento incide sui seguenti aspetti:
- siti internet e/o social network degli intermediari assicurativi e delle compagnie che dovranno riportare nella home page (o in un’apposita pagina accessibile dalla home page) la facoltà di presentare ricorso all’AAS – o al diverso sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ADR) della rete FIN.NET – mediante il rinvio tramite collegamento ipertestuale al sito internet dedicato;
- MUP (Modello unico precontrattuale) per i prodotti assicurativi e di investimento assicurativo che prevederanno la facoltà di presentare il ricorso all’AAS (o al diverso ADR della rete FIN.NET) anche mediante rinvio al sito dedicato;
- DIPA (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo) per i prodotti vita, di investimento assicurativi, multirischi, danni ed RCA che, al pari del sito e del MUP, dovranno indicare la possibilità di presentare il ricorso all’AAS (o al diverso ADR della rete FIN.NET) ed il relativo sito; inoltre, il Provvedimento specifica che i DIPA potranno occupare una pagina ulteriore per consentire l’inserimento dell’informativa relativa all’AAS o al diverso ADR.
Il Provvedimento stabilisce infine che l’adeguamento (i) del sito, (ii) dei MUP e (iii) dei DIPA dovrà essere effettuato dagli intermediari assicurativi e dalle compagnie entro il 14.01.2026, ossia il giorno prima dell’avvio dell’operatività dell’AAS.
A partire dal giorno successivo, gli interessati potranno inoltrare i propri ricorsi all’AAS direttamente online tramite il sito internet: 👉 Visita il sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo.
Resta invece fermo l’obbligo, di cui all’art. 12(2) del decreto n. 215/2024 del MIMIT, per gli intermediari e le compagnie di dare pubblicità alle decisioni sfavorevoli dell’AAS alle quali non si siano attenuti per la durata di sei mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet.
Si ricorda infine che ricadono nella cognizione dell’Arbitro Assicurativo, le controversie il cui valore non superi i seguenti importi:
- 🛡️ per le controversie relative a contratti di assicurazione vita
- € 300.000 per controversie sui contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I) e le prestazioni siano dovute in caso di decesso
- € 150.000 in tutti gli altri casi
- ☂️ per le controversie relative a contratti di assicurazione danni
- € 2.500 se la controversia riguarda un’azione per responsabilità civile promossa da un danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ossia principalmente RC sanitaria, RC auto ed Rc venatoria
- € 25.000 in tutti gli altri casi
Il testo integrale del Provvedimento IVASS n. 163/2025 è disponibile (solo in lingua italiana) al seguente link:
Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025.
Il testo integrale del decreto n. 215/2024 del MIMIT è disponibile (solo in lingua italiana) al seguente link:
📄 decreto n. 215/2024 del MIMIT