Autori
Con Provvedimento n. 169 del 15.01.2026 (il “Provvedimento”), l’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) ha attuato la delega contenuta nell’art. 2(7) della L. n. 193/2023 (la “Legge”), che aveva demandato ad IVASS – sentito il Garante per la Privacy – il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico predisponendo formulari e modelli.
In tale contesto, il Provvedimento incide in particolare sui seguenti aspetti:
- DIPA (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo) per i prodotti vita, di investimento assicurativi, multirischi e danni (RCA esclusa), dovranno indicare in un’apposita sezione le informazioni su come esercitare il diritto all’oblio oncologico, riportando il link al sito internet della compagnia assicurativa contenente la tabella di cui all'Allegato I al Decreto del Ministero della salute del 22.03.2024;
- MUP (Modello unico precontrattuale) per i prodotti assicurativi – ad eccezione delle coperture RCA – e di investimento assicurativi che dovranno prevedere anch’essi una specifica sezione dedicata all’informativa su come esercitare diritto all’oblio oncologico, che potrà però sintetizzarsi attraverso un rinvio alla consultazione del DIPA di riferimento (se aggiornato);
- Modulo di Proposta e Condizioni di Assicurazione, subito dopo l’avvertenza secondo cui le dichiarazioni inesatte o reticenti fornite in occasione della conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, dovranno contenere la seguente dicitura “È fatto salvo il diritto all’oblio oncologico”.
Inoltre, è fatto divieto ai distributori di acquisire - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall’assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall’art. 2(1)(2) della Legge e dai relativi decreti attuativi.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2(2) della Legge, le modifiche richieste da IVASS riguardano tutti i DIPA, MUP, Modulo di Proposta e Condizioni di Assicurazione ad eccezione delle coperture RCA, nonostante le informazioni relative al diritto all’oblio oncologico non siano rilevanti sotto il profilo assicurativo per una larga maggioranza dei prodotti interessati dal Provvedimento.
Come evidenziato da IVASS nell’ambito della pubblica consultazione del Provvedimento, la ragione di tale estesa diffusione informativa del diritto all’oblio oncologico è da rinvenire nella rilevanza etica della Legge e del correlato obiettivo di garantire che la modulistica contenga le informazioni più significative per la clientela.
Così come previsto per l’informativa relativa all’Arbitro Assicurativo, la nuova sezione potrà occupare una pagina in più del DIPA che potrà quindi raggiungere la lunghezza di 4 pagine, estendibile sino ad un massimo di 5 in casi particolari.
L’adeguamento della documentazione suindicata dovrà essere effettuato dagli intermediari assicurativi e dalle compagnie entro il 12.02.2026.
Il testo integrale del Provvedimento IVASS n. 169/2026 e della Legge n. 193/2023 sono disponibili (solo in lingua italiana) ai seguenti link: