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Pubblicati i nuovi parametri forensi

12/10/2022

L'8 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, recante modifiche al Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
 
La revisione del Decreto Ministeriale n. 55/2014, attuata dal Ministero della Giustizia, non si è limitata all’aggiornamento delle cd. “tabelle dei parametri forensi”, ma ha introdotto significative novità sotto diversi profili.
 
In particolare, tra le novità introdotte in ambito civile, si segnala quanto segue:

  • generale aumento del 5% dei valori delle tabelle dei parametri forensi;
  • introduzione e regolamentazione della tariffazione su base oraria: nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti;
  • incentivazione delle conciliazioni stragiudiziali e giudiziali. In particolare: (i) nel caso in cui il  procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento; (ii) nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, inoltre, è previsto un compenso pari alla fase decisionale aumentato di un quarto;
  • limitazione al 50%, in luogo del precedente 80%, dell’aumento dei valori medi relativi alle varie fasi del processo (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria). Tale misura è stata introdotta su espressa sollecitazione del Consiglio Nazionale Forense, ed è volta a privare il giudice della discrezionalità di cui godeva sino ad oggi in fase di liquidazione del compenso del legale.
  • maggiorazione fino al 50% per l’avvocato che depositi le memorie ex art. 378 c.p.c. in Cassazione.
  • riduzione del 75% del compenso dovuto all’avvocato nel soccombente nel caso di condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.. Nei casi d’inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50%. 
     

I nuovi parametri entreranno in vigore a partire dal 23 ottobre 2022.

Autori

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Paola Ghezzi
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Roma
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Giulia Tomassini
Senior Associate
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