Open navigation
Cerca
Uffici – Italia
Esplora tutti gli uffici
Presenza globale

Oltre a fornire una consulenza legale specializzata e personalizzata a livello nazionale, CMS è in grado di supportare le aziende nella gestione delle complesse questioni internazionale.

Esplora
Insights – Italia
Esplora tutti gli approfondimenti
Cerca
Expertise
Insights

Gli esperti di CMS offrono una consulenza innovativa per la tua azienda, con una vasta gamma di competenze e settori, in tutto il mondo.

Esplora gli argomenti
Uffici
Presenza globale

Oltre a fornire una consulenza legale specializzata e personalizzata a livello nazionale, CMS è in grado di supportare le aziende nella gestione delle complesse questioni internazionale.

Esplora
CMS Italy
Insights
Argomenti di tendenza
Approfondimenti per tipo
Chi siamo

Seleziona la tua regione

Newsletter 15 feb 2022 · Italia

Rafforzamento della vigilanza sulle attività transfrontaliere

5 min di lettura

On this page

Con la Legge 238/2021 (Legge Europea), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022, sono state apportate alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"). Tali modifiche danno esecuzione alla direttiva UE 2019/2177 (la "Direttiva"), che ha emendato la Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE), in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L’intervento normativo Europeo – e di conseguenza quello nazionale – prende le mosse dal costante aumento delle attività assicurative transfrontaliere, esercitate in regime di prestazione di servizi (LPS) o di libertà di stabilimento in forza dei principi dell'autorizzazione unica e dell'home country control.
A fronte di tale fenomeno, si rende necessario garantire una maggiore convergenza tra i vari Stati membri in materia di vigilanza assicurativa e migliorare l'applicazione coerente del diritto dell'Unione nei casi di attività transfrontaliera. A tal fine viene previsto un rafforzamento dello scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità di vigilanza dei vari Stati e l’EIOPA, introducendo specifici obblighi di notifica a carico della autorità nazionali.

Imprese con sede in Italia

Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa o riassicurativa, le imprese con sede in Italia devono presentare all'IVASS un programma di attività, contenente una serie di informazioni riguardo alle caratteristiche operative dell’impresa. Con l'attuazione della Direttiva è stato ora previsto che, se il programma indica che una parte "rilevante" dell’attività dell’impresa italiana sarà esercitata in altro Stato membro (in LPS o in stabilimento) e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l’IVASS ne informa con adeguato livello di dettaglio l'EIOPA e l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante (art 14-bis co. 2 bis CAP per l'attività assicurativa e art. 59 co. 2 bis CAP per l'attività riassicurativa). La "rilevanza" dell'attività transfrontaliera deve essere valutata, secondo la Direttiva: (i) in termini di premi lordi contabilizzati annui sottoscritti nello Stato membro ospitante rispetto al totale del premi lordi contabilizzati annui dell’impresa di assicurazione, ma anche (ii) in termini di impatto sulla protezione dei contraenti nello Stato membro ospitante e (iii) in termini di impatto della succursale o dell’attività dell’impresa di assicurazione interessata sul mercato dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi.
Il raccordo tra autorità di vigilanza viene previsto non solo al momento dell'accesso all'attività assicurativa, ma anche nel corso del suo svolgimento, qualora si ravvisi una situazione di crisi. Qualora, nell'ambito della propria attività di vigilanza l'IVASS individui un deterioramento delle condizioni finanziarie di imprese italiane che operano in EU in regime di LPS o di stabilimento o altri rischi che possano avere un effetto transfrontaliero, l’IVASS ne informa con adeguato livello di dettaglio l'EIOPA e l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante (Art. 192, comma 4-bis CAP).

Imprese UE operanti in Italia

Lo scambio di informazioni tra autorità vale anche al contrario, dall'autorità dell’hostcountry a quella dell'home country. È infatti previsto che, nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che una impresa UE che svolge attività rilevante in Italia desta gravi preoccupazioni riguardo alla tutela dei consumatori, l'IVASS ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Qualora, poi, non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l’IVASS e l’autorità dello Stato membro, l’IVASS può rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza (art. 193 co. 1-ter CAP per le imprese di assicurazione e art. 195-bis co. 1 ter per le imprese di riassicurazione).

Piattaforme di collaborazione

La Direttiva prevede che, nel caso in cui l'attività svolta da una impresa su base transfrontaliera desti preoccupazioni per i possibili effetti negativi su assicurati e terzi (es. a seguito della notifica circa deterioramento delle condizioni finanziarie che, come visto sopra, viene inviata dall'autorità di vigilanza locale), l'EIOPA possa creare e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante.
A livello interno, è stato introdotto in nuovo art. 208-quater CAP, il quale prevede che (i) l'IVASS, su richiesta dell'EIOPA, fornisce tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione; e che (ii) la stessa IVASS può richiedere la creazione di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o comunque aderire a piattaforme esistenti.

Modello interno

Un'ultima modifica non si riferisce necessariamente alla attività transfrontaliera, ma risponde comunque ad esigenze di tenuta del sistema assicurativo a livello europeo e di coordinamento "verticale" della vigilanza.
Solvency II che prevede, conformemente all’approccio risk based in materia di requisito patrimoniale di solvibilità, in circostanze specifiche le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione possano usare modelli interni per il calcolo del requisito, anziché la formula standard. È stato ora previsto che, nel caso in cui una impresa chieda l'autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno, l'IVASS deve darne notizia all'EIOPA, e può chiedere all'autorità europea assistenza tecnica per la decisione sulla domanda (art. 46-bis co. 5bis, nonché 207-octies CAP per il caso di modello interno di gruppo).

                                                                                                     * * *

Le nuove norme rafforzeranno ulteriormente la cooperazione tra le autorità nazionali nel contesto del mercato unico delle assicurazioni, nonché il ruolo di raccordo e di uniformazione delle disposizioni di vigilanza svolto dall'EIOPA. Le decisioni in materia di autorizzazione, vigilanza ed esecuzione sono e rimangono di competenza dell’autorità dello Stato membro di origine, ma le imprese che operano in più paesi dovranno aspettarsi un maggiore flusso di informazioni tra le autorità locali, soprattutto nel caso in cui l'attività svolta in uno stato membro evidenzi delle criticità con potenziali ricadute dannose sui consumatori.

Torna su