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Responsabilità amministrativa da reato: cosa cambia per le società e per i modelli ex D.lgs 231-2001

04/09/2013

Il D.L. 14 agosto 2013 n. 93 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, dedicato in gran parte alla repressione del cosiddetto "femminicidio") ha recentemente introdotto alcune importanti novità in materia di responsabilità amministrativa da reato, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L’art. 9 del D.L. n. 93/2013 ha, infatti, modificato l’art. 24-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai propri soggetti apicali e/o dipendenti. Le nuove fattispecie di reato sono:

    • il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito di cui all’art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007, che punisce “Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi”, nonché “chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”;
    • i delitti sulla privacy previsti dagli artt. 167 e segg. del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), tra i quali figurano i delitti di trattamento illecito di dati, di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante.

Inoltre, relativamente al delitto di frode informatica, è stata introdotta - nell'alveo delle fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - l'aggravante di cui all’art. 640-ter, comma 3, del codice penale, nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

In caso di commissione di uno dei reati sopra richiamati, a carico dell'ente responsabile potrà essere irrogata la sanzioni pecuniaria (fino ad Euro 774.500), unitamente ad eventuali sanzioni interdittive, quali ad esempio la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito o il divieto per l'ente di pubblicizzare i propri beni o servizi.

Dette novità sono entrate in vigore il 17 agosto 2013 ed il D.L. n. 93/2013 è attualmente al vaglio del Parlamento per la conversione in legge.

Alla luce di quanto sopra, le imprese che hanno intenzione di adottare un Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 dovranno ovviamente tener conto anche dei reati sopra richiamati al fine di implementare un sistema di controllo che possa essere ritenuto idoneo, in relazione al tipo di attività svolta dall'ente, ad esimere la società dalla responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, le imprese già dotate di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo dovranno provvedere al relativo aggiornamento, inserendo protocolli idonei a prevenire la commissione dei predetti reati, laddove quest'ultimi risultino astrattamente compatibili con la specifica realtà aziendale.


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Fonte
CMS Italia Newsletter | 4 Settembre 2013
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