Articolo pubblicato su NtPlus Diritto24
Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto - Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. Riforma Cartabia, che ha riformato profondamente la normativa relativa al procedimento penale.
La Riforma, tra l’altro, ha introdotto l’art. 64-ter del codice di procedura penale (“Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”) che prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati:
i) una sentenza di proscioglimento, o
ii) una sentenza di non luogo a procedere, ovvero
iii) un provvedimento di archiviazione
può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del GDPR (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).
La differenza tra preclusione all’indicizzazione e deindicizzazione è costituita dal momento in cui viene richiesta tale tipo di tutela; la deindicizzazione, infatti, garantisce una tutela successiva, ossia dopo l’indicizzazione dei contenuti, mentre la preclusione all’indicizzazione può essere disposta in via preventiva, prima dell’indicizzazione dei contenuti.
La preclusione all’indicizzazione e/o la deindicizzazione dei propri dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento non determinano la cancellazione della notizia, ma evitano che i dati personali siano inseriti nei motori di ricerca in associazione a parole chiave relative ad esempio al reato contestato.
Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante”.
Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante”.
Lo strumento congegnato dal Legislatore è rapido e semplice e priva di qualsivoglia discrezionalità la preclusione all’indicizzazione o la deindicizzazione dei dati personali contenuti nei provvedimenti di cui all’art. 64 ter cod. proc. pen., demandando alla Cancelleria del giudice il mero adempimento del comportamento richiesto dal privato.
Si discute, peraltro, in assenza di una normativa ad hoc, sulle modalità di tutela della parte richiedente in caso di inadempimento da parte della Cancelleria; c’è chi, in dottrina, ha suggerito il ricorso al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.
La c.d. Riforma Cartabia ha lasciato, invece, invariata la possibilità di ottenere una più ampia tutela con la richiesta di oscurare i propri dati personali nel provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 196/2003; in tal caso, però, la richiesta è sottoposta ad una valutazione discrezionale dell’Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda l’esistenza di un simile istituto in altri Paesi, si evidenzia che:
· in Uk, non sembra esservi una disposizione specifica, trovando applicazione l'art. 17 del GDPR, come recepito dagli artt. 46-48 del Data Protection Act 2018, ossia un diritto generale alla cancellazione dei dati quando la loro conservazione non soddisfa più i requisiti del DPA/GDPR;
· in Ucraina non esiste un concetto formale di diritto all'oblio. Tuttavia, a tutela della privacy, in qualsiasi provvedimento giudiziario pubblicata (compresa la sentenza) devono essere cancellati i nomi delle persone coinvolte. Nessuna norma di questo tipo è applicabile per i provvedimenti di archiviazione;
· in Spagna, le sentenze penali (sia quelle di proscioglimento che quelle di condanna) sono caricate in una banca dati della magistratura spagnola (CENDOJ), ma i dati personali contenuti nelle sentenze sono resi anonimi. Inoltre, normalmente l'ultimo paragrafo delle sentenze fa riferimento agli obblighi di protezione dei dati delle parti coinvolte nel caso, con il divieto di divulgarli a terzi;
· a Monaco, tutti i precedenti penali pubblicati sono in forma anonima;
· in Austria, le sentenze di assoluzione e i provvedimenti di interruzione del procedimento rimangono registrati negli indici dei nomi tenuti dalle Autorità giudiziarie in linea di principio in perpetuo. Tuttavia, in caso di assoluzione, interruzione del procedimento o rinuncia (definitiva) all’azione penale, l’accesso ai registri dei nomi (la “ricerca dei nomi”) deve essere bloccato dopo 10 anni dalla decisione, ai sensi dell’art. 75 del codice di procedura penale austriaco. Dopo 60 anni dalla decisione, tutti i dati personali devono essere cancellati (periodo di cancellazione assoluta);
· in Repubblica Ceca non sembra esservi una disposizione specifica, ma i dati personali contenuti nei provvedimenti devono essere pubblicati in forma anonima;
· nei Paesi Bassi, le assoluzioni e le archiviazioni sono registrate, ma solo le archiviazioni motivate dalla circostanza che la persona è stata erroneamente indagata non sono registrate. La registrazione permane per un periodo variabile da 5 ad oltre 20 anni dopo la sentenza definitiva, in base al reato di cui al capo di imputazione;
· in Svezia tutte le sentenze dei tribunali, anche per quanto riguarda i procedimenti penali, sono pubbliche e lo sono anche i nomi degli imputati, anche in caso di archiviazione. La legge nazionale svedese non prevede il diritto di rimuovere i dati personali dalle sentenze emesse da un tribunale penale o amministrativo;
· in Francia, l'articolo 230, co. 8 del Codice di procedura penale francese prevede che, in caso di assoluzione o proscioglimento definitivo, i dati personali relativi alle persone interessate siano cancellati, a meno che il Pubblico Ministero non ne prescriva la conservazione, nel qual caso devono essere menzionati. Quando il Pubblico Ministero prescrive la conservazione dei dati personali relativi a una persona assolta o prosciolta in via definitiva, ne informa l'interessato.
Pertanto, come è evidente, il diritto all’oblio si atteggia in modo differente nei vari Stati, anche in base alla sensibilità dei vari ordinamenti sul tema; quel che è certo è che in Italia, con il meccanismo pressoché automatico previsto dalla Riforma Cartabia per deindicizzare/precludere l’indicizzazione dei dati personali riportati sui provvedimenti è garantita un’immediata tutela dei soggetti interessati, evitando ritardi che possono essere dannosi per il privato.