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Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno da macrolesioni (TUN): nuova applicazione retroattiva ed estensiva ai sensi della Cass. n. 8630/2026

15 apr 2026 Italia 4 min di lettura

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In risposta al quesito rivolto dal Tribunale di Milano con ordinanza di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. del 18.07.2025, la Suprema Corte, con sentenza n. 8630/2026, ha previsto l’applicazione generalizzata della Tabella Unica Nazionale (la “TUN”) per la liquidazione del danno non patrimoniale da macrolesioni.

Introdotta con il D.P.R. n. 12/2025 (il “Decreto”), la TUN disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità ex art. 138 Cod. Ass. conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all’esercizio della professione medica in forza del richiamo previsto dall’art. 7, comma 4, della Legge Gelli.

Come noto, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, il legislatore limita l’applicazione della TUN, ratione materiae e ratione temporis, ai soli sinistri: 

(i) relativi all’ambito RCA, RC natanti e MedMal; ed
(ii) occorsi successivamente all’entrata in vigore del Decreto (5 marzo 2025).

Nonostante tale delimitazione normativa, la Cassazione ha ritenuto che la TUN possa trovare applicazione in via indiretta anche al di fuori del suo ambito di efficacia diretta, quale parametro di valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Secondo la Corte, infatti, non si tratta di un’ipotesi di analogia iuris, bensì dell’utilizzo di un criterio tecnico idoneo a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati. In questa prospettiva, la TUN viene valorizzata quale parametro privilegiato in quanto:

  • è di derivazione normativa, trovando fonte nel Decreto;
  • si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali Tabelle di Milano e Roma;
  • realizza in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo;
  • è la più aggiornata.

In particolare, la Corte formula il seguente principio di diritto:

“la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.

Seppur al giudice venga ancora consentito non applicare la TUN favorendo i criteri previsti Tabelle di Milano o di Roma, quest’ultimo è tenuto a motivare il discostamento sulla scorta delle particolari circostanze del caso concreto che ne giustifichino la disapplicazione.

Sicché il giudice non solo sarà normativamente obbligato ad utilizzare la TUN nel caso in cui sussistano cumulativamente i requisiti riassunti ai punti (i) e (ii), ma – uniformandosi al principio di diritto – sarà tenuto ad impiegarla anche all’infuori del perimetro previsto dal Decreto, salva la sussistenza “di circostanze del tutto peculiari”.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale di non lieve entità, la TUN diviene quindi a tutti gli effetti il parametro generale e privilegiato” rispetto alle Tabelle pretorie che troveranno un’applicazione esclusivamente residuale.

Le implicazioni operative sono rilevanti: la decisione è destinata a incidere immediatamente sull’attività delle Corti e, soprattutto, sulla gestione dei sinistri da parte degli assicuratori. In particolare, sarà necessario adeguare tempestivamente i criteri liquidativi e le riserve, tenendo conto del nuovo orientamento giurisprudenziale, con possibili effetti anche sulle valutazioni attuariali.

Il testo integrale della sentenza è disponibile (solo in lingua italiana) al seguente link: 

📄Cass. n. 8630/2026

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