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Tassazione dividendi a società UE e SEE, ritenuta a titolo di imposta con aliquota ridotta

23/05/2023

Sussiste il diritto della contribuente al rimborso delle ritenute subite in eccesso rispetto all'aliquota indicata a prescindere dalla possibile operatività di meccanismi compensativi previsti dalla disciplina della Convenzione, e sul mero rilievo del fatto che i dividendi risultano distribuiti nell'anno d'imposta 2008.

I giudici di legittimità - con l'Ordinanza n. 13755/2023 del 18 maggio 2023 - chiamati a pronunciarsi nell'ambito di una controversia scaturita da una domanda di rimborso presentata da un intermediario finanziario residente in Francia, titolare di partecipazione non qualificata in società italiana e che a valere su una distribuzione di utili occorsa nell'anno 2008 si era visto applicare una ritenuta pari all'aliquota convenzionale vigente tra Italia e Francia (pari al 15%), hanno affermato un regola che invero dalla norma di riferimento appare chiara ma che avvalora il quadro di riferimento nella tassazione degli investimenti esteri.

Nei gradi di merito l'Agenzia delle Entrate opponeva l'eccezione circa il fatto che, ai fini della domanda di rimborso, l'operatore finanziario doveva provare in concreto la disparità di trattamento subita e per questo fornire, in particolare, la prova di non aver potuto comunque detrarre la ritenuta subita a carico dell'imposta francese, anche mediante meccanismi di recupero previsto in via convenzionale, posto che – nel caso in cui il soggetto avesse potuto comunque detrarre la ritenuta subita a livello di imposta domestica – il soggetto avrebbe de facto goduto di un doppio beneficio ovvero di una doppia non tassazione.

I giudici del rinvio, ritenute soddisfatte tutte le condizioni di legge, compresa la circostanza dell'impossibilità di recupero delle ritenute attese le perdite fiscali, aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ponendo particolare enfasi sul fatto che la società avesse concretamente comprovato la condizione di perdita anche mediante la produzione di "documenti nuovi".

Chiamata a pronunciarsi, anche sul tema della produzione documentale nuova, in principio preclusa nell'ambito di un giudizio di rinvio, la Suprema Corte ha disatteso le censure formulate dalla difesa erariale rilevando che a far data dal 1° gennaio 2008, con l'introduzione del comma 3-ter all'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973, il regime di tassazione dei dividendi corrisposti alle società UE e SEE è stato allineato al regime interno, mediante applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota ridotta dell'1,375 per cento (pari al 5 per cento dell'aliquota Ires vigente), in considerazione della necessità di equiparare il trattamento delle società con sede in paesi UE con quello delle società con sede in Italia, eguaglianza di trattamento imposta dal principio di libera circolazione dei capitali prevista dai Trattati dell'Unione Europea.

Alla luce di tale modifica – chiarisce la Suprema Corte – sussiste il diritto della contribuente al rimborso delle ritenute subite in eccesso rispetto all'aliquota indicata a prescindere dalla possibile operatività di meccanismi compensativi previsti dalla disciplina della Convenzione, e sul mero rilievo del fatto che i dividendi risultano distribuiti nell'anno d'imposta 2008.

Ad avviso della Corte, la previsione di un'aliquota agevolata direttamente in base al diritto domestico rende, infatti, superflua ogni considerazione circa la prova dell'effettiva disparità di trattamento subita dal contribuente titolare di tale beneficio e pertanto l'indagine compiuta dai giudici del rinvio circa la sussistenza, in concreto, di meccanismi compensativi della ritenuta subita, pure astrattamente prevista a livello di Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia, e sulle possibilità di recupero delle ritenute in caso di perdita fiscale, che la Società si era pure offerta di comprovare.

 

Articolo pubblicato  il 23/05/2023 su NT Plus Diritto - Norme e Tributi Il Sole 24 Ore

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NT Plus Diritto - Norme e Tributi Plus - IlSole24Ore
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