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Tutela del lavoro coordinato e continuativo e tramite piattaforme digitali (“riders”)

14/11/2019

 La Legge n. 128 del 2 novembre 2019, che converte il Decreto-legge n. 101 del 3 settembre 2019, contiene disposizioni tese a regolare le c.d. “Collaborazioni organizzate dal committente”, nonché a tutelare i rapporti di lavoro nelle nuove forme di organizzazione dell’economia digitale (GIG economy), modificando il D.lgs. 81 del 15 giugno 2015.

Per effetto della modifica operata dal nuovo testo normativo, la disciplina del lavoro subordinato trova ora applicazione ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente (e non più esclusivamente) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche senza riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

La medesima disciplina è estesa ai rapporti in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, anche digitali, cioè programmi e procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi, in ambito urbano, con l’ausilio di veicoli a due ruote (c.d. riders), il D.lgs. 81/2015 ora prevede livelli minimi di tutela.
Per tali contratti è richiesta la forma scritta e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione, il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

A partire dal mese di novembre 2020, i riders non potranno più essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma avranno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti e ad un’indennità integrativa non inferiore al 10 % per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

A tali lavoratori si applica la protezione dei dati personali, la disciplina antidiscriminatoria e un accesso garantito alle piattaforme. In particolare, è vietata l’esclusione dalla piattaforma medesima e le riduzioni delle occasioni di lavoro per la mancata accettazione della prestazione.
Infine, dal 1° febbraio 2020, i riders godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.  
        
    

      
 

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Fabrizio Spagnolo
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Roma
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Federico Pisani
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