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Diritto di recesso e nuovi obblighi per le imprese: attuazione della Direttiva Omnibus

22/03/2023

Il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che ha implementato la Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva Omnibus”), per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori ha, in parte, modificato le norme del Codice del Consumo in materia di diritto di recesso.

Come noto, infatti, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi.

La novella legislativa è intervenuta disciplinando le condizioni utilizzo di contenuti digitali e servizi digitali in seguito al recesso ed estendendo le eccezioni al diritto del consumatore di recedere. Inoltre, è stata prevista una specifica disciplina del recesso nei casi di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti.

Le novità possono essere così sintetizzate.

  • Condizioni di utilizzo dei contenuti digitali e servizi digitali in caso di recesso da parte del consumatore

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli lo stesso inaccessibile o disattivando il suo account utente.

Tuttavia, i contenuti, diversi dai dati personali, forniti o creati dal consumatore non possono essere utilizzati, a meno che siano privi di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, oppure riguardino unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, oppure siano stati aggregati dal professionista ad altri dati e non possano essere disaggregati o possano esserlo soltanto con sforzi sproporzionati, o infine siano stati generati congiuntamente dal consumatore e da altre persone, se altri consumatori possono continuare a farne uso.

Tali contenuti, in ogni caso, devono essere resi disponibili al consumatore, su sua richiesta e gratuitamente.

  • Eccezioni al diritto di recesso

La facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto viene espressamente esclusa nei contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio; tuttavia, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il diritto di recesso viene escluso solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e la sua accettazione del fatto che, in caso di completa esecuzione del contratto da parte del professionista, perderà il proprio diritto di recesso.

La facoltà di esercizio del recesso è anche esclusa nei contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione degli stessi è iniziata e se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso oppure abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso, o nei caso in cui il professionista abbia fornito la conferma del contratto su supporto durevole.

  • Esercizio del diritto di recesso nei contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti

Per tali contratti il periodo di recesso è prolungato a trenta giorni. Inoltre, il consumatore potrà recedere anche nelle seguenti ipotesi (nelle quali, normalmente, è esclusa la possibilità di esercitare il recesso):

  • contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio;
  • fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
  • fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
  • fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.

Tali disposizioni saranno efficaci a partire dal 2 aprile 2023.

Per la nota, di recente pubblicazione, sui nuovi obblighi informativi precontrattuali in capo alle piattaforme digitali nel caso di vendite e-commerce (link)

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Paola Ghezzi
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Giulia Tomassini
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